La normativa Italiana in ambito internet sembra evolversi ma non al passo dello sviluppo della rete. Anche l'adeguamento alle disposizioni di legge in vigore però sembra troppo lento. Ciò nonostante è bene comunicare le modifiche recentemente introdotte al Codice Civile previste dal Legislatore Italiano che ha recepito indicazione dalle Fonti Comunitarie. Infatti la legge Comunitaria 2008 in vigore dal 8 luglio 2009 amplia le informazioni che le aziende devono fornire nel caso di realizzazione del proprio sito web creato per la pubblicità sul web e non solo. segue >>>
Nella fattispecie si modifica l’art. 2250 del Codice Civile che ora prevede per le SPA (società per azioni), e le società in accomandita per azioni, nonché per le SRL (società a responsabilità limitata) che hanno o intendono dotarsi “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato alla rete telematica ad accesso pubblico” l’obbligo di fornire ulteriori informazioni come la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese al quale la società è iscritta ed, ovviamente, il numero di iscrizione, il capitale sociale. Quest’ultimo sarà quello effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio. Per ultimo, l’adempimento importante di indicare nelle comunicazioni pubblicitarie, quindi anche sul web, l’eventuale stato di liquidazione della società e se questa in caso di società per azioni (s.p.a.) o società a responsabilità limitata (s.r.l.) abbia un socio unico.
Nella fattispecie si modifica l’art. 2250 del Codice Civile che ora prevede per le SPA (società per azioni), e le società in accomandita per azioni, nonché per le SRL (società a responsabilità limitata) che hanno o intendono dotarsi “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato alla rete telematica ad accesso pubblico” l’obbligo di fornire ulteriori informazioni come la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese al quale la società è iscritta ed, ovviamente, il numero di iscrizione, il capitale sociale. Quest’ultimo sarà quello effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio. Per ultimo, l’adempimento importante di indicare nelle comunicazioni pubblicitarie, quindi anche sul web, l’eventuale stato di liquidazione della società e se questa in caso di società per azioni (s.p.a.) o società a responsabilità limitata (s.r.l.) abbia un socio unico.
Si ricorda che una legge precedente prescriveva l’obbligo di indicare sulla propria home page la partita Iva, in particolare che l'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404 che cosi recita: “[…] L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.”
L’eventuale omissione delle informazioni richieste dai provvedimenti sono regolate dall’art. 2630 del Codice Civile nel Capo III che recita sull’”omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi” in questo modo: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. […]”
Le norme indicate non chiariscono se tali informazioni debbano anche indicarsi in caso di Forum e blog ma intendendo la norma in senso allargato e a beneficio delle parti in obbligo è bene cautelarsi fornendo le stesse anche su eventuali altre forme di comunciazione telematica. In effetti a ben leggere il “primo corsivo” il provvedimento non vuole restringere l’obbligo al sito ma lo indica semplicemente come “spazio elettronico destinato alla comunicazione” e, quindi, a rigor di logica anche sui Social Network come Twitter, Facebook, Linkedin, Viadeo e così via. Beninteso se usati per la comunicazione aziendale.
Concludendo, sebbene discutibile e ancorché non ancora espressamente previste, da parte delle varie piattaforme telematiche, aree per tali informazioni, queste andrebbero indicate, se non altro per evitare una sanzione pecuniaria e garantire al cliente informazioni corrette.
- Legge Comunitaria 2008 –del 7 luglio 2009, art. 42
http://www.slideshare.net/fiscab/leggecomunitaria2008 - DPR 404 – del 5 ottobre 2001, vedi art. 2
http://www.slideshare.net/fiscab/dpr-404
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